Sez. 1, Sentenza n. 12969 del 13/07/2004 (Rv. 575618 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GIUDICE NATURALE | Precetto costituzionale - Portata - Attinenza alla concreta composizione dell'organo giudicante - Esclusione - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GIUDICE NATURALE
La garanzia posta dall'art. 25 Cost., secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, va riferita alla competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, e non incide sulla concreta composizione dell'organo giudicante. (Principio espresso in fattispecie nella quale il giudice delegato al fallimento aveva fatto parte del collegio chiamato a decidere del reclamo proposto avverso un decreto del medesimo giudice delegato; nel proporre tale mezzo, il reclamante, senza proporre una formale istanza di ricusazione del giudice delegato, aveva sollecitato il tribunale ad anticipare, nei limiti della possibile discrezionalità, l'applicazione dei principi ispiratori di una riforma "de iure condendo", la quale esclude che il giudice delegato possa comporre il collegio chiamato a decidere del reclamo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 158, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)