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Sez. 1, Sentenza n. 10406 del 02/07/2003 (Rv. 564715 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Ricusazione - Ricorso - Proposizione - Sospensione "ipso iure" del processo e devoluzione della questione al giudice competente - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564715-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

La sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare "ipso iure" la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice "a quo" una sommaria delibazione della sua ammissibilità all'esito della quale, ove risultino "ictu oculi" carenti i requisiti formali posti dalla legge per l'ammissibilità della stessa, tale circostanza, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso a detto giudice competente, esclude nondimeno l'automatismo dell'effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire nel contempo, l'uso distorto dell'istituto (nella specie la S.C., nell'affermare tale principio, ha ritenuto che correttamente il giudice avesse proseguito il giudizio di merito, all'esito della delibazione di inammissibilità "ictu oculi" dell'istanza di ricusazione, non essendo in essa specificati i dedotti rapporti di parentela di cui all'art. 51, n. 2, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)