Sez. 3, Sentenza n. 1234 del 22/04/1968 (Rv. 332739 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SUSSIDIARIETA - COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SUSSIDIARIETA - COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE.*
La presunzione di colpa prevista dall'art.2054, comma secondo, cod. civ., a carico di entrambi i conducenti, nel caso di scontro fra veicoli, ha una funzione puramente sussidiaria, nel senso che opera soltanto nell'ipotesi che non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilita. Essa viene meno, invece, quando risulti accertato che l'incidente sia da attribuire esclusivamente a colpa di uno dei conducenti, senza che via sia alcun margine per l'individuazione di una colpa concorrente dell'altro conducente. (V. 496-68, massima n. 331550 478-68, massima n. 331524 1687, massima n. 328519).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)