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Sez. L - , Sentenza n. 83 del 04/01/2019 (Rv. 652449 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Rito cd. Fornero - Opposizione - Termine breve per la proposizione del reclamo - Decorrenza - Dalla comunicazione di cancelleria a mezzo PEC - Individuazione indirizzo PEC del difensore - Modifica art. 125 c.p.c. “ratione temporis” applicabile - Indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi - Necessità - Diverso indirizzo risultante dall’atto - Irrilevanza -.
Stato
decisa il 2019-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652449-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, comunicazione che, dopo le modifiche apportate al comma 1 dell'art. 125 c.p.c. dalla l. n. 114 del 2014, di conversione del d.l. n. 90 del 2014 (applicabile "ratione temporis"), deve avvenire all'indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi o da registri accessibili alla pubblica amministrazione, restando irrilevante l'eventuale indicazione nell'atto di un diverso indirizzo PEC.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis, Legge 11/08/2014 num. 114, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58, Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)