Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25948 del 17/10/2018 (Rv. 651000 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Ricorso per cassazione - Procedimento per la decisione in camera di consiglio - Notificazioni della cancelleria ai difensori delle parti del decreto di fissazione dell’udienza camerale e della proposta del relatore - Notifica all’indirizzo telematico risultante dai pubblici registri - Necessità - Notificazione ad altro indirizzo risultante negli scritti difensivi - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
Il decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., è ritualmente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore risultante dal Reginde, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.c. e dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, a nulla rilevando l'eventuale diverso indirizzo PEC indicato negli atti difensivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)