Sez. 3, Sentenza n. 6866 del 25/05/2000 (Rv. 536895 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Scuola di sci - Lesioni subite da un allievo a causa dell'investimento da parte di terzi - Osservanza da parte del maestro di sci dell'obbligo di vigilanza - Responsabilità del maestro - Esclusione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
Deve escludersi la responsabilità contrattuale di una scuola di sci per le lesioni che un allievo subisca nel corso di una lezione ad opera di terzi che lo investa su una pista aperta a tutti ove il maestro del quale la scuola si avvale, si trovi nella materiale impossibilità di evitare l'evento dannoso e nel suo comportamento esulino profili di colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)