Sez. 3, Sentenza n. 6331 del 26/06/1998 (Rv. 516767 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Danno subito dal minore nel tempo in cui era affidato all'insegnante - Omesso rispetto dell'obbligo di vigilanza - Presunzione a carico dell'insegnante - Giudizio di risarcimento del danno - Causa del danno - Onere probatorio del danneggiato - Esclusione - Esenzione di responsabilità dell'insegnante o dell'amministrazione - Onere probatorio.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
Il fatto che il minore abbia subito un danno nel periodo di tempo in cui era stato affidato all'insegnante, pone a carico di quest'ultimo una presunzione di omesso rispetto dell'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 cod. civ.. Nel giudizio di risarcimento il danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell'insegnante - o dell'amministrazione dalla quale questi dipenda -, per andare esente da responsabilità, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)