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Sez. L, Sentenza n. 8836 del 27/11/1987 (Rv. 456197 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO CONCERNENTE TUTTI I DIPENDENTI ADDETTI AD UN'AUTONOMA STRUTTURA AZIENDALE - CRITERI DI SCELTA EX ACCORDI INTERCONFEDERALI 5 MAGGIO 1965 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456197-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO CONCERNENTE TUTTI I DIPENDENTI ADDETTI AD UN'AUTONOMA STRUTTURA AZIENDALE - CRITERI DI SCELTA EX ACCORDI INTERCONFEDERALI 5 MAGGIO 1965 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In caso di licenziamenti collettivi - che, a differenza dei licenziamenti plurimi individuali, presuppongono il ridimensionamento dell'azienda voluto dall'imprenditore nell'Esercizio della sua libertà di iniziativa economica, decisione questa non sindacabile nel merito in Sede giudiziaria - ove il ridimensionamento concerna, non già settori o reparti ovvero attività accessorie o marginali, bensì l'eliminazione di autonome strutture aziendali con il licenziamento di tutti i dipendenti addetti a quella struttura (nella specie, una filiale di una società), il datore di lavoro non è tenuto ad osservare i criteri di scelta previsti dagli accordi interconfederali del 5 maggio 1965, atteso che il licenziamento collettivo non può essere strumentalizzato dall'imprenditore per disfarsi di lavoratori sgraditi dal momento che il recesso concerne tutti gli addetti alla struttura eliminata. (V 222/87, mass n 449987; (V 558/87, mass n 450290).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)