diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 558 del 21/01/1987 (Rv. 450290 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO PER MOTIVO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE - FATTISPECIE RELATIVA A RIDUZIONE DI PERSONALE CONSEGUENTE A DIMINUZIONE DELLE COMMESSE DELL'AZIENDA.*
Stato
decisa il 1987-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450290-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO PER MOTIVO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE - FATTISPECIE RELATIVA A RIDUZIONE DI PERSONALE CONSEGUENTE A DIMINUZIONE DELLE COMMESSE DELL'AZIENDA.*

Ricorre un'ipotesi di licenziamento collettivo ove la riduzione del livello occupazionale in azienda sia conseguenza della insindacabile scelta dell'imprenditore di stabilire le dimensioni della propria impresa in base alla migliore combinazione dei fattori della produzione in relazione ai vincoli e alle esigenze del mercato, mentre ricorre l'ipotesi del licenziamento individuale plurimo per motivo oggettivo ove la riduzione della redditività dell'impresa imponga, non già il ridimensionamento di questa ultima, ma la sua riorganizzazione con la conseguente possibilità che vi siano lavoratori in supero o da sostituire. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che costituisse licenziamento collettivo la riduzione del personale conseguente alla diminuzione delle commesse dell'azienda). (V 6618/84, mass n 438160; (V 6154/85, mass n 443288). (V 6154/85, mass n 443288).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)