Sez. 2, Sentenza n. 925 del 10/02/1979 (Rv. 397089 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - CRITERI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - CRITERI.*
Nella ripartizione delle spese dei giudizi di divisione vanno posti a carico della massa da dividere solo gli oneri relativi ad Atti di interesse comune, mentre quelli derivanti da questioni sollevate in funzione di interessi particolari restano assoggettate alla regola della soccombenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 787, Cod. Proc. Civ. art. 788, Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Proc. Civ. art. 790
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)