Sez. 2, Sentenza n. 4080 del 18/06/1986 (Rv. 446889 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - IN GENERE - SPESE GIUDIZIALI - RIPARTIZIONE - CRITERI.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - IN GENERE - SPESE GIUDIZIALI - RIPARTIZIONE - CRITERI.*
Nel procedimento di divisione (nella specie: divisione ereditaria) le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli Atti che servono a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per gli Atti determinati da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte. (Conf 1111/86, mass n 444613; (Conf 925/79, mass n 397089; (Conf 4261/78, mass n 394285; (Conf 3918/77, mass n 387614; (Conf 698/76, mass n 379346; (Conf 471/76, mass n 379125; (Conf 468/76, mass n 379122).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)