Sez. 2, Sentenza n. 1111 del 24/02/1986 (Rv. 444613 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - ONERE DELLA MASSA - LIMITI - CONTROVERSIE TRA I CONDIVIDENTI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A DIVISIONE DI BUONI FRUTTIFERI AVVENUTA SENZA CONTESTAZIONE ED A CONTESTUALE GIUDIZIO SULLA PROPRIETÀ DI UN LIBRETTO BANCARIO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - ONERE DELLA MASSA - LIMITI - CONTROVERSIE TRA I CONDIVIDENTI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A DIVISIONE DI BUONI FRUTTIFERI AVVENUTA SENZA CONTESTAZIONE ED A CONTESTUALE GIUDIZIO SULLA PROPRIETÀ DI UN LIBRETTO BANCARIO.*
Nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli Atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti. (nella specie, in base al surriportato principio, si è ritenuto che la Corte del merito aveva correttamente compensato le spese inerenti alla divisione dei buoni fruttiferi, avvenuta senza contestazioni, e posto, invece, a carico della parte soccombente, le spese del giudizio attinente alla proprietà di un libretto bancario). (Conf 925/79, mass n 397089; (Conf 4261/78, mass n 394285; (Conf 3918/77, mass n 387614; (Conf 698/76, mass n 379346; (Conf 471/76, mass n 379125; (Conf 468/76, mass n 379122).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 787, Cod. Proc. Civ. art. 788, Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Proc. Civ. art. 790
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)