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Sez. 3, Sentenza n. 910 del 03/02/1999 (Rv. 522888 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE | Aumenti in genere - Clausole Istat - Inefficacia ex art. 1 D.L. n. 426 del 1973 - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522888-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE

Le clausole di adeguamento monetario del contratto di locazione, avendo la funzione di mantenere costante il valore reale della prestazione del conduttore, non comportano aumenti di canone di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 833 del 1969. Ne consegue che siffatte clausole, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1969, n. 833, non ricadono nella sanzione di nullità comminata dall'art. 8 della stessa legge con riferimento agli aumenti sotto qualunque forma corrisposta e conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore del decreto - legge n. 426 del 1973.

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)