Sez. 3, Sentenza n. 3372 del 05/06/1984 (Rv. 435390 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO MONETARIO - FUNZIONE - INCLUSIONE IN CONTRATTI STIPULATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 833/1969 - NULLITÀ - ESCLUSIONE - EFFICACIA - LIMITE TEMPORALE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO MONETARIO - FUNZIONE - INCLUSIONE IN CONTRATTI STIPULATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 833/1969 - NULLITÀ - ESCLUSIONE - EFFICACIA - LIMITE TEMPORALE.*
Le clausole di adeguamento monetario del canone di locazione, avendo la funzione di mantenere costante il valore reale della prestazione del conduttore, non costituiscono aumenti di canone, come risulta altresì dalla contrapposizione, operata dall'art. 1 del decreto-legge 24 luglio 1973 n. 426, tra le stesse ed i patti d'aumento, e dalla distinta sanzione (rispettivamente inefficacia e nullità) stabilita per le due diverse ipotesi. Conseguentemente siffatte clausole, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1969 n. 833, non ricadono nella sanzione di nullità comminata dall'art. 8 della stessa con riferimento agli aumenti sotto qualsiasi Forma corrisposti e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 426 del 1973. (Conf 3468/83, mass n 428346; (Conf 7064/82, mass nn 424737 e 424738; (Conf 4442/81, mass n 415148; (Conf 3036/81, mass n 413587).*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)