Sez. 3, Sentenza n. 1168 del 16/02/1983 (Rv. 425951 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL D.L. N. 426/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL D.L. N. 426/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di locazioni in regime vincolistico, l'art. 1 quarto comma del d.l. 24 luglio 1973 n. 426, disponendo l'inefficacia, dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento, delle clausole di adeguamento monetario dei canoni, in relazione alle variazioni del costo della vita, contenute nei contratti stipulati anteriormente, e soggetti a proroga legale, non incide sulla operatività di dette clausole fino a quella data, né pertanto interferisce su adeguamenti già maturati, ancorché non ancora corrisposti, tenuto conto che la sanzione di nullità, in precedenza comminata dall'art. 8 della legge 26 novembre 1969 n. 833, si riferisce ai patti di aumento in senso stretto del canone, nel cui ambito non sono riconducibili i diversi patti di adeguamento. (Conf 4442/81, mass n 415150; (Conf 3383/80, mass n 407194).*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)