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Sez. L, Sentenza n. 6213 del 28/11/1984 (Rv. 437859 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DIRITTI DEL LAVORATORE - PER IL PERIODO COMPRESO TRA LA SENTENZA DICHIARATIVA E CONTENENTE L'ORDINE DI REINTEGRAZIONE E L'OTTEMPERANZA DEL DATORE DI LAVORO A TALE ORDINE - PER IL PERIODO ANTECEDENTE - CONTENUTI RELATIVI - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1984-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437859-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DIRITTI DEL LAVORATORE - PER IL PERIODO COMPRESO TRA LA SENTENZA DICHIARATIVA E CONTENENTE L'ORDINE DI REINTEGRAZIONE E L'OTTEMPERANZA DEL DATORE DI LAVORO A TALE ORDINE - PER IL PERIODO ANTECEDENTE - CONTENUTI RELATIVI - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO.*

Al dipendente illegittimamente licenziato l'art. 18 dello statuto dei lavoratori riconosce il diritto alla corresponsione della retribuzione, per il periodo intercorrente dalla data della pronuncia, che accerti detta illegittimità ed ordini la reintegrazione nel posto di lavoro fino a quella in cui il datore di lavoro ottemperi a tale ordine, mentre, per il periodo antecedente, decorrente cioè dal licenziamento fino alla suddetta pronuncia, attribuisce il risarcimento del danno presuntivamente quantificato nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione. Ciò comporta, in applicazione dei principi generali fissati dall'art. 2697 cod. civ., che il lavoratore, il quale pretenda, per l'indicato periodo antecedente, un danno patrimoniale maggiore, è tenuto a fornire la relativa prova, senza che la misura di questo maggiore danno possa ritenersi di per sè corrispondente all'ammontare delle retribuzioni non percepite. (V 4866/82, mass n 422871; (V 555/82, mass n 418269).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)