Sez. L, Sentenza n. 4866 del 09/09/1982 (Rv. 422871 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - DISCIPLINA EX ART. 18 LEGGE N. 300 DEL 1970 - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - CONFIGURABILITÀ - ENTITÀ - PROVA - DIRITTO ALLE RETRIBUZIONI MATURATE - CONFIGURABILITÀ - DECORRENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - DISCIPLINA EX ART. 18 LEGGE N. 300 DEL 1970 - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - CONFIGURABILITÀ - ENTITÀ - PROVA - DIRITTO ALLE RETRIBUZIONI MATURATE - CONFIGURABILITÀ - DECORRENZA.*
Ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto al risarcimento del danno (che nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione non necessita di alcuna dimostrazione, restando a carico del lavoratore stesso soltanto l'Onere di provare la maggiore entità del danno eventualmente lamentata) e non anche alle retribuzioni maturate, che gli competono, invece, solo dopo l'ordine di reintegrazione, pronunziato con la sentenza che accerta l'illegittimità del licenziamento, e fino all'effettiva esecuzione dell'ordine stesso. (V 555/82, mass n 418269; (V 1473/78, mass n 390848).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)