Sez. L, Sentenza n. 555 del 27/01/1982 (Rv. 418269 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - DIRITTO ALLE RETRIBUZIONI MATURATE NEL PERIODO COMPRESO FRA IL LICENZIAMENTO E LA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - DIRITTO ALLE RETRIBUZIONI MATURATE NEL PERIODO COMPRESO FRA IL LICENZIAMENTO E LA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 il lavoratore illegittimamente licenziato, per il periodo compreso fra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione, ha diritto al solo risarcimento del danno (che, nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione, non necessità di alcuna dimostrazione) e non anche alle retribuzioni maturate, che gli competono, invece, solo dopo tale sentenza e fino alla effettiva reintegrazione. (V 1643/78, mass n 391035; (V 1473/78, mass n 390848).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)