Sez. 2, Sentenza n. 11571 del 17/11/1998 (Rv. 520767 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Stesso bene, immobile, alienato a soggetti diversi con atti successivi - Trascrizione della seconda vendita e non della prima - Violazione dell'obbligo implicito del venditore di trasferire al compratore la esclusiva e piena disponibilità della cosa - Sussistenza - Conseguenze - Risoluzione per inadempimento della prima vendita - Prescrizione - Decorrenza - Dal secondo trasferimento.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE
La vendita successiva, trascritta, ad un terzo dello stesso bene immobile già venduto, ma con atto non trascritto, costituisce inadempimento all'obbligo contrattuale che il venditore implicitamente assume nei confronti del primo compratore allorché esprime la volontà di trasferirgli la piena ed esclusiva disponibilità della cosa - impedita invece dalla seconda alienazione della medesima - che pertanto legittima la domanda di risoluzione del primo contratto, nel termine prescrizionale ordinario, decorrente dal secondo trasferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)