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Sez. 3, Sentenza n. 633 del 18/02/1975 (Rv. 373954 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - ORIGINARIA DOMANDA DI RISOLUZIONE DI UNA VENDITA PER LA MANCATA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO - DEDUZIONE IN APPELLO ANCHE DELLA VENDITA A TERZI - NOVITA - INSUSSISTENZA. *
Stato
decisa il 1975-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373954-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - ORIGINARIA DOMANDA DI RISOLUZIONE DI UNA VENDITA PER LA MANCATA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO - DEDUZIONE IN APPELLO ANCHE DELLA VENDITA A TERZI - NOVITA - INSUSSISTENZA. *

Qualora le parti abbiano stipulato con scrittura privata la compravendita di un immobile e il compratore abbia agito per ottenere la risoluzione del contratto, sul presupposto che il venditore non ha adempiuto all'Obbligo di addivenire alla stipulazione dell'atto pubblico, non costituisce mutatio libelli la circostanza che il compratore, soccombente in primo grado, abbia nell'atto di appello dedotto come ulteriore fatto costitutivo dell'inadempimento (in aggiunta a quello posto a fondamento della prima citazione) l'intervenuta vendita a un terzo del medesimo immobile, poiche tale attivita processuale lascia inalterato sia l'originario petitum (pronuncia di risoluzione del contratto), sia la causa petendi (consistente sempre nell'inadempimento del venditore). (V 281/73, mass n 362156; 710/72, mass n 356824; (V 1204/70, mass n 346835).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)