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Sez. 2 - , Sentenza n. 7314 del 22/03/2017 (Rv. 643523 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Stesso bene, immobile, alienato a soggetti diversi con atti successivi - Trascrizione della seconda vendita e non della prima - Violazione dell'obbligo implicito del venditore di trasferire al compratore la esclusiva e piena disponibilità della cosa - Sussistenza - Conseguenze - Risoluzione per inadempimento della prima vendita - Prescrizione - Decorrenza - Dal secondo trasferimento.
Stato
decisa il 2017-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643523-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE

La vendita successiva, trascritta, ad un terzo dello stesso bene immobile già venduto, ma con atto non trascritto, costituisce inadempimento all'obbligo contrattuale che il venditore implicitamente assume nei confronti del primo compratore allorché esprime la volontà di trasferirgli la piena ed esclusiva disponibilità della cosa - impedita, invece, dalla seconda alienazione della medesima - che, pertanto, legittima la domanda di risoluzione del primo contratto nel termine prescrizionale ordinario, decorrente dal secondo trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 1644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)