Sez. 3, Sentenza n. 5401 del 12/12/1977 (Rv. 389062 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - IRRITUALITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - IRRITUALITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
I documenti di causa presi in esame dal giudice si presumono ritualmente prodotti, sicche, in Mancanza di tempestiva opposizione, in Sede di merito, l'irritualita della loro produzione non puo essere lamentata per la prima volta col ricorso per Cassazione.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)