Sez. U, Sentenza n. 2204 del 09/07/1971 (Rv. 352998 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO FRA ENTE ED ASSEGNATARIO - STRUTTURA - POSIZIONE SOGGETTIVA DELL'ASSEGNATARIO - CONSEGUENZE SULLA GIURISDIZIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO FRA ENTE ED ASSEGNATARIO - STRUTTURA - POSIZIONE SOGGETTIVA DELL'ASSEGNATARIO - CONSEGUENZE SULLA GIURISDIZIONE.*
Il rapporto che si costituisce, ai sensi degli art 376 e seguenti del tu 28 aprile 1938, n 1165, sull'edilizia economica e popolare, tra l' istituto autonomo delle case popolari e gli assegnatari degli alloggi, pur non potendo interamente parificarsi ad un negozio privato - in quanto le parti non si trovano su un piano di perfetta eguaglianza, e in quanto il rapporto stesso si instaura in relazione ad un bene (alloggio) appartenente al patrimonio indisponibile di un ente pubblico - e tuttavia generatore, a favore del privato, di posizioni di diritto soggettivo, oltre che d'interesse legittimo. Il rapporto stesso, di natura complessa, consta di due fasi distintè la prima di natura pubblicistica, e quella dell'assegnazione, caratterizzata dall'Esercizio di poteri discrezionali da parte dell'ente pubblico, e correlativamente, da posizioni di interesse legittimo a favore dell'aspirante all'assegnazionè la seconda, e quella che si instaura con la convenzione di locazione (stipulata in attuazione e in dipendenza del provvedimento amministrativo di assegnazione), la quale ha natura privatistica ed e caratterizzata, quanto al regime di godimento dell'alloggio, da posizioni di diritto perfetto e da correlative obbligazioni a carico di entrambi i contraenti, in parte analoghe a quelle derivanti da un ordinario rapporto locativo. Una volta costituitosi il rapporto bilaterale anzidetto, l'assegnatario non puo essere privato del godimento dell'immobile a giudizio discrezionale dell'ente, potendo il godimento medesimo venir meno - oltre che per accertati vizi di illegittimita dell'atto amministrativo precontrattuale di assegnazione, la cui legittimita costituisce il presupposto della legittimita della convenzione locatizia attuativa - soltanto per la sopravvenienza delle cause di risoluzione ed Estinzione previste dalla convenzione stessa e dalle norme integrative del codice civile, nonche dei motivi previsti, con carattere di tassativita, dall'art 386 del testo unico n 1165 del 1938. (nella specie e stata ritenuta attinente a diritto soggettivo, e come tale rientrante nella sfera della giurisdizione ordinaria, la pretesa dell'assegnatario di seguitare a godere dell'alloggio, nonostante la notifica di risoluzione del rapporto, da parte dell'INCIS, per il motivo previsto dall'art 386, lett a) del testo unico, e cioe per essersi l'assegnatario trasferito in altra Sede. E stato, inoltre, affermato che a diversa conclusione non poteva valere la circostanza che si deduceva la revoca dell'assegnazione da parte dell'INCIS, perche essa era avvenuta nel presupposto di una causa di Estinzione del rapporto operante ope legis, per cui nessun margine di discrezionalita aveva al riguardo l'ente). (Conf 966'69, mass n 339396' 4604'57, 3311'57).*
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 386, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 34, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 376
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)