Sez. 1, Sentenza n. 274 del 29/01/1976 (Rv. 378946 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - PROVVEDIMENTO DI REVOCA DI UN'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DA PARTE DI UN IACP DOPO LA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LOCAZIONE - NATURA DI TITOLO ESECUTIVO PER IL RILASCIO - ESCLUSIONE - RICORSO AL GIUDICE COMPETENTE - NECESSITA - CESSAZIONE DELLE LOCAZIONI DA PARTE DELL'INCIS - DIFFERENZE - RAPPORTO FRA IACP ED ASSEGNATARI - FASE DELL'ASSEGNAZIONE - SITUAZIONI DI INTERESSI LEGITTIMI - FASE DELLA LOCAZIONE - COSTITUZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI - CONSEGUENZE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - PROVVEDIMENTO DI REVOCA DI UN'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DA PARTE DI UN IACP DOPO LA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LOCAZIONE - NATURA DI TITOLO ESECUTIVO PER IL RILASCIO - ESCLUSIONE - RICORSO AL GIUDICE COMPETENTE - NECESSITA - CESSAZIONE DELLE LOCAZIONI DA PARTE DELL'INCIS - DIFFERENZE - RAPPORTO FRA IACP ED ASSEGNATARI - FASE DELL'ASSEGNAZIONE - SITUAZIONI DI INTERESSI LEGITTIMI - FASE DELLA LOCAZIONE - COSTITUZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI - CONSEGUENZE.*
Il provvedimento con il quale un istituto autonomo per le case popolari annulli o revochi, in applicazione della legge 16 maggio 1956 n 503, l'assegnazione di alloggio, dopo la stipula della convenzione di locazione, non costituisce titolo esecutivo per il rilascio dello alloggio medesimo, in quanto l'istituto, ai sensi dell'art 32 del tu sull'edilizia popolare ed economica (RD 28 aprile 1938 n 1165), deve chiedere lo sfratto con ricorso al giudice competente, a norma del codice processuale civile, e solo il provvedimento giurisdizionale di accoglimento del ricorso costituisce titolo per lo sfratto (a differenza di quanto previsto dall'art 386 del citato tu, con riguardo agli alloggi assegnati dall'INCIS, per i quali la cessazione del rapporto locativo puo essere dichiarata dal Presidente dell'ente con ordinanza avente forza di titolo esecutivo). Gli indicati criteri adottati dal legislatore si ricollegano alla complessa natura del rapporto fra l'istituto autonomo per le case popolari e gli assegnatari degli alloggi, il quale si svolge in due fasi distinte; quella dell'assegnazione, di carattere pubblicistico, contrassegnata dall'Esercizio di poteri discrezionali da parte dell'istituto e da correlative posizioni di interesse legittimo in favore dello assegnatario; quella della locazione, di carattere privatistico, produttiva di posizioni di diritto soggettivo e di reciproche obbligazioni a carico di entrambe le parti, analoghe a quelle derivanti da un ordinario contratto di locazione, e comunque tali da escludere che l'assegnatario possa essere privato del godimento dell'immobile a criterio discrezionale dell'istituto. (V 2116/74, mass n 370425; (V 2204/71, mass n 352998).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 31, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 36, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 38, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 376, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 386, Legge 16/05/1956 num. 503
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)