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Sez. U, Sentenza n. 6442 del 18/12/1985 (Rv. 443511 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - MEDICO SPECIALISTA CONVENZIONATO PER L'ASSISTENZA DIRETTA ESTERNA - INDEBITA PERCEZIONE DI COMPENSI - AZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE PER RESPONSABILITÀ PATRIMONIALI - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE CONTABILE DELLA CORTE DEI CONTI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443511-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - MEDICO SPECIALISTA CONVENZIONATO PER L'ASSISTENZA DIRETTA ESTERNA - INDEBITA PERCEZIONE DI COMPENSI - AZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE PER RESPONSABILITÀ PATRIMONIALI - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE CONTABILE DELLA CORTE DEI CONTI - NECESSITÀ.*

La responsabilità patrimoniale di un medico specialista, in regime di convenzionamento per l'assistenza diretta esterna secondo l'accordo intervenuto con gli enti mutualistici il 14 luglio 1973, che venga fatta valere dall'amministrazione in relazione all'indebita percezione di compensi, per prestazioni professionali falsamente attestate ed in realtà non effettuate, è devoluta alla giurisdizione contabile della Corte dei conti, a norma degli artt. 52 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214 e 103 della Costituzione, atteso che riguarda un danno subito da enti pubblici non economici per fatti commessi da detto medico nell'espletamento non della propria attività professionale, ma bensì di compiti di certificazione (identificazione dei soggetti assistibili, accertamento del loro diritto all'assistenza, compilazione di cartelle cliniche), i quali si inseriscono nell'ambito della struttura organizzativa degli enti mutualistici, e sono quindi ricollegabili ad un rapporto di servizio con gli enti stessi. (V 6009/79, mass n 402709 bis; (V 3876/79, mass n 400340).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)