Sez. U, Sentenza n. 2489 del 18/03/1988 (Rv. 458259 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - FONDO DI GARANZIA PER LA VITTIMA DELLA STRADA - GESTIONE - RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DELL'INA - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - FONDO DI GARANZIA PER LA VITTIMA DELLA STRADA - GESTIONE - RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DELL'INA - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Con riguardo alla responsabilità risarcitoria di amministratori e funzionari dell'INA, per Atti compiuti nell'ambito della gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, non della Corte dei conti, atteso che la giurisdizione contabile di questa ultima, di cui agli artt. 52 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214, 103 della Costituzione, 81 e 82 del R.d. 18 novembre 1923 n. 2440, si riferisce anche agli enti pubblici economici solo per le attività che esorbitino dall'Esercizio imprenditoriale proprio degli enti medesimi, configurando espressione di poteri autoritativi di autorganizzazione, ovvero di funzioni pubbliche svolte in sostituzione di amministrazioni dello stato o di enti pubblici non economici. (V 6442/85, mass n 443511; (V 6328/85, mass n 443421).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 81, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)