Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 24/06/1994 Cc. (dep. 29/09/1994) Rv. 200368 - 01
Caccia - Agenti di vigilanza | Potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia - Attribuzione solo ad ufficiali ed agenti di P.G. - Organi di vigilanza che non esercitano funzioni di P.G. - Attribuzione del solo potere di redigere verbale di contravvenzione - Fattispecie: restituzione di fucile sequestrato.
Caccia - Agenti di vigilanza
L'art. 28 legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) attribuisce espressamente solo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia; lo stesso articolo (quinto comma) attribuisce agli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria - che si individuano sulla scorta dell'art. 27, comma 1 lett. a) e b) stessa legge - solo il potere di redigere il verbale di contravvenzione di cui al successivo art. 30. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso provvedimento del G.I.P. di restituzione di fucile sequestrato sul presupposto della mancanza in capo agli agenti - guardie dipendenti dalla Ass. Naz. Rangers d'Italia - delle funzioni di P.G.).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 27, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)