Sez. 3, Sentenza n. 14231 del 15/02/2008 Cc. (dep. 04/04/2008) Rv. 239660 - 01
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA | Guardie venatorie - Potere di procedere al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Esclusione - Ragioni.
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA
Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se ad esse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. 11 febbraio 1992 n. 157 sulla caccia, con la conseguenza che alle stesse non è consentito di operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, che spetta, ex art. 28 della citata legge, ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Fattispecie in materia di sequestro di fauna operato da agenti della L.I.P.U., Lega Italiana Protezione Uccelli).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57, Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 27 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)