Sez. 3, Sentenza n. 12360 del 04/02/2003 Ud. (dep. 17/03/2003) Rv. 224351 - 01
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA | Potere di sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Legittimità - Fondamento.
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA
In tema di caccia, la polizia giudiziaria può legittimamente procedere al sequestro probatorio delle armi e delle cartucce appartenenti a chi sia stato trovato in atteggiamento venatorio in violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), atteso che l'art. 28 della citata legge attribuisce espressamente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)