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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3243 del 11/02/2013 (Rv. 625078 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Deduzioni - Poteri dell'amministrazione finanziaria - Verifica dell'attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nelle dichiarazioni - Sussistenza - Compenso agli amministratori di società di capitali - Deducibilità - Sindacabilità del "quantum" - Legittimità.
Stato
decisa il 2013-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625078-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

La deducibilità dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dei compensi degli amministratori di società (nella specie, di capitali) non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere sociali o contratti, rientrando nei normali poteri dell'ufficio la verifica dell'attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione; né tale principio risulta incompatibile con la previsione di cui all'art. 95 del cit. d.P.R.("ratione temporis" vigente), secondo cui detti compensi sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)