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Sez. L, Sentenza n. 13854 del 18/06/2014 (Rv. 631662 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE | Invalidi civili - Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria - Decorrenza del beneficio - Presentazione di domanda alla ASL - Necessità - Domanda amministrativa per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631662-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE

Il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli invalidi civili presuppone che l'interessato presenti, oltre alla domanda amministrativa, anche apposita istanza, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'azienda sanitaria locale, dovendo l'amministrazione competente ad erogare il beneficio verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. Ne consegue che - in assenza di diversa disposizione che àncori l'attribuzione del beneficio alla data di presentazione della sola domanda amministrativa - solo da tale ultima istanza decorre il diritto alla prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/04/1982 num. 181 art. 12, Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST., DPR 24/09/1994 num. 698 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)