Sez. L, Sentenza n. 3500 del 09/03/2001 (Rv. 544649 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE | Invalidi civili - Prestazioni in esenzione dal ticket - Controversia - Legittimazione passiva - Azienda sanitaria - Invalidità - Accertamento incidentale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE
In materia di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la prestazione sanitaria in esenzione di quota di partecipazione alla spesa (ticket) è il soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa e quindi, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992, l'azienda sanitaria; lo stato di invalidità di chi chiede la prestazione, costituendo un presupposto di fatto di questa, è accertato in via incidentale e non è necessaria la partecipazione al giudizio del Ministero degli Interni.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)