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Sez. 1, Sentenza n. 4117 del 11/03/1986 Ud. (dep. 24/05/1986) Rv. 172792 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DELLA P.A. - LIMITE.*
Stato
decisa il 1986-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172792-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DELLA P.A. - LIMITE.*

Il riesame della pericolosità del soggetto, ai fini della affermazione di responsabilità per la contravvenzione di cui allo art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, non è richiesto né consentito al giudice penale, giacché tale indagine e la valutazione relativa sono per legge affidate al questore ed il controllo di merito sul provvedimento adottato può essere esercitato solo nella competente Sede amministrativa. L'autorità giudiziaria ordinaria può esercitare, sul provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio il solo Sindacato di legittimità e, cioè, verificare la Competenza dell'autorità che ha impartito l'ordine, la conformità di esso alle prescrizioni di legge e l'assenza di un eventuale vizio di eccesso di potere desumibile dalla motivazione in concreto adottata. (Conf mass n 169442; (Conf mass n 165724).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)