Sez. U, Ordinanza n. 101 del 08/02/1983 (Rv. 425800 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - LIMITAZIONE DI TALE MOTIVO DI IMPUGNAZIONE ALLE SOLE SENTENZE DEI GIUDICI DEL MERITO - ESCLUSIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 395, PRIMA PARTE E N. 4 COD. PROC. CIV. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - LIMITAZIONE DI TALE MOTIVO DI IMPUGNAZIONE ALLE SOLE SENTENZE DEI GIUDICI DEL MERITO - ESCLUSIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 395, PRIMA PARTE E N. 4 COD. PROC. CIV. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Con riguardo all'art. 395 prima parte e n. 4 cod. proc. civ., il quale prevede l'impugnazione per revocazione, in ordine alle pronunce che siano effetto di errore di fatto risultante dagli Atti e documenti della causa, solo per le sentenze rese dal giudice del merito, e non anche, pertanto, per quelle della suprema Corte, non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 primo comma e 24 primo e secondo comma della Costituzione, tenuto conto che, ove la decisione della Corte di Cassazione richieda un'indagine in fatto, come nel caso di denuncia di vizi "in procedendo", direttamente incidente sulla sorte della domanda o di un capo di essa, e tale indagine risulti affetta da pura e semplice svista su dati emergenti in modo immediato, non controverso e non controvertibile, dagli Atti del processo, il suddetto limite alla esperibilità della revocazione potrebbe appalesarsi ingiustificato e lesivo dei precetti costituzionali sull'uguaglianza e sui diritti di Azione e difesa in giudizio.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)