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Sez. L, Sentenza n. 5851 del 03/07/1987 (Rv. 454246 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE PER CONTRASTO DI GIUDICATI DI UNA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 395, PRIMA PARTE E N. 5, COD. PROC. CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RAPPORTO ALL'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454246-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE PER CONTRASTO DI GIUDICATI DI UNA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 395, PRIMA PARTE E N. 5, COD. PROC. CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RAPPORTO ALL'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La questione di legittimità costituzionale, in rapporto all'art. 24 cost., del disposto dell'art. 395, prima parte e n. 5, cod. proc. civ., che non consente l'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, è manifestamente infondata, in quanto in tale ipotesi (revocazione per contrasto della sentenza con altra avente tra le parti autorità di cosa giudicata) l'esclusione del rimedio anzidetto non comporta - a differenza che nell'ipotesi considerata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 1986 - una violazione del diritto di difesa, riguardando i limiti e le condizioni di operatività del giudicato, affidati alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario. (ord. 101/83, mass n 425800).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 5, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)