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Sez. L, Sentenza n. 5851 del 03/07/1987 (Rv. 454245 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE RESE SU RICORSI PROPOSTI EX ART. 360 N. 4 COD. PROC. CIV. - IMPUGNABILITÀ - CONDIZIONI - ERRORE EX ART. 395 N. 4 DELLO STESSO CODICE - CARATTERE ESCLUSIVO - FATTISPECIE RELATIVA A IMPUGNAZIONE DI SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE PER PRETESA MANCATA RILEVAZIONE DELLA TARDIVITÀ DEL RICORSO INCIDENTALE AUTONOMO.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454245-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE RESE SU RICORSI PROPOSTI EX ART. 360 N. 4 COD. PROC. CIV. - IMPUGNABILITÀ - CONDIZIONI - ERRORE EX ART. 395 N. 4 DELLO STESSO CODICE - CARATTERE ESCLUSIVO - FATTISPECIE RELATIVA A IMPUGNAZIONE DI SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE PER PRETESA MANCATA RILEVAZIONE DELLA TARDIVITÀ DEL RICORSO INCIDENTALE AUTONOMO.*

Rispetto alle sentenze della Corte di Cassazione l'esperibilità del rimedio della revocazione è limitata, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 1986, al caso in cui dette sentenze, rese su ricorsi proposti ai sensi del disposto del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. (nullità della sentenza o del procedimento), siano affette dall'errore di cui all'art. 395 n. 4 dello stesso codice. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto inammissibile la impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n.5 cod. proc. civ., di una sentenza della Corte di Cassazione per la pretesa mancata rilevazione della tardività di un ricorso incidentale autonomo rispetto a quello principale). (V 101/83, mass n 425800).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)