Sez. L, Sentenza n. 7590 del 16/12/1986 (Rv. 449616 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - APPLICABILITÀ AI FONDI DI PREVIDENZA SPECIALI REGOLATI DA DIVERSA ED AUTONOMA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - APPLICABILITÀ AI FONDI DI PREVIDENZA SPECIALI REGOLATI DA DIVERSA ED AUTONOMA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, previsto in via generale dall'art. 2116, primo comma, cod. civ., opera soltanto in relazione alle pensioni ordinarie facenti capo all'Assicurazione generale obbligatoria, ma non si applica ai fondi di previdenza speciali regolati da diversa ed autonoma disciplina. (principio affermato con riferimento al fondo di previdenza per il personale di volo gestito dall'INPS). (V 5377/82, mass n 423150).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)