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Sez. L, Sentenza n. 5377 del 18/10/1982 (Rv. 423150 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA - FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA - CONTRIBUZIONE EFFETTUATA SU UNA RETRIBUZIONE INFERIORE A QUELLA CORRISPOSTA - TARDIVO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON PRESCRITTI - DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423150-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA - FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA - CONTRIBUZIONE EFFETTUATA SU UNA RETRIBUZIONE INFERIORE A QUELLA CORRISPOSTA - TARDIVO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON PRESCRITTI - DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*

Per gli iscritti al fondo speciale di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di telefonia, ove la contribuzione assicurativa sia stata effettuata su una retribuzione inferiore a quella corrisposta, il tardivo versamento dei contributi non prescritti non è idoneo a conferire il diritto alla maggiorazione della pensione. Infatti, per i detti dipendenti l'art. 20, primo comma, della legge 4 dicembre 1956 n. 1450 collega la misura della pensione non soltanto all'entità della retribuzione ma anche all'effettivo versamento dei relativi contributi, mentre il comma aggiunto all'art. 27 del R.d.l. 30 aprile 1939 n. 636 dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969 n. 153 concerne ipotesi di automatismo finalizzato unicamente al raggiungimento del diritto alle prestazioni e, infine, l'art. 23 ter del d.l. 30 giugno 1972 n. 267, che (nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 1972 n. 485) ha sostituito l'art. 40 della citata legge n. 153 del 1969, non può ritenersi applicabile agli iscritti al fondo speciale predetto - che è regolato da propria ed autonoma disciplina - in base al generico rinvio alle Disposizioni della Assicurazione generale obbligatoria contenuto nel primo comma dell'art. 37 della citata legge n. 1450 del 1956. (V 1814/78, mass n 391207; (V 685/78, mass n 390027).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 27, Legge 04/12/1956 num. 1450 art. 20 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1450 art. 37, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40, Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 23 ter, Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)