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Sez. L, Sentenza n. 12966 del 27/05/2010 (Rv. 613789 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Consulenti del lavoro - Requisiti - Anagrafico, contributivo, cancellazione dall'albo - Presupposti necessari per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità - Rilevanza - Provvedimento concessorio dell'Ente subordinato alla cancellazione dall'albo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613789-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di pensione di anzianità per i consulenti del lavoro, salvo il caso del raggiungimento della massima anzianità contributiva (in cui si prescinde da tale requisito), la cancellazione dall'albo professionale costituisce, al pari dei requisiti anagrafico e contributivo minimo, un presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione; tale requisito è coerente con il principio generale secondo cui la cessazione dell'attività lavorativa non costituisce un mero requisito di erogabilità della prestazione, sicché soltanto dal momento di tale cessazione è configurabile un diritto, potestativo e imprescrittibile, al pensionamento. Né rileva, in senso contrario, il provvedimento dell'Ente di riconoscimento della pensione subordinatamente alla cancellazione dall'albo, i cui effetti ricognitivi potrebbero riguardare solo i requisiti anagrafico e contributivo.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1991 num. 249 art. 3, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)