Sez. L, Sentenza n. 8347 del 26/05/2003 (Rv. 563583 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Determinazione della data di maturazione del diritto ex art. 1 legge n. 335 del 1995 - Riferimento alla data di raggiungimento della richiesta anzianità anagrafica e contributiva - - Necessità - Deroghe ex art. 1, comma ventiseiesimo, della stessa legge - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
Ai fini della determinazione della data da cui decorrono gli effetti del trattamento previdenziale di anzianità, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 335 del 1995 e dalla tabella E) ivi allegata, è necessario fare riferimento alla maturazione del requisito contributivo (almeno trentacinque anni) e dell'anzianità anagrafica (almeno cinquantasette anni), oltre che della intervenuta cessazione dell'attività lavorativa. Ne consegue che la deroga, prevista dal comma ventiseiesimo dello stesso art. 1 della citata legge n. 335 del 1995, nella fase di prima applicazione della legge stessa, al requisito del compimento del cinquantasettesimo anno di età per coloro che negli anni 1996 e 1997 avessero compiuto il cinquantaduesimo anno, poteva operare solo a condizione che costoro nello steso periodo avessero maturato la richiesta anzianità contributiva ed avessero cessato l'attività lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)