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Sez. L, Sentenza n. 11935 del 26/06/2004 (Rv. 573939 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Cessazione dell'attività lavorativa - Presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla prestazione - Configurabilità - Conseguenze - Verificazione del suddetto presupposto in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Applicabilità di tale ultima normativa anziché di quella previgente più favorevole.
Stato
decisa il 2004-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573939-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

La cessazione dell'attività lavorativa costituisce - al pari del requisito anagrafico e di quello contributivo - un presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità e non un mero requisito di erogabilità della prestazione, sicché soltanto dal momento di tale cessazione è configurabile un diritto (potestativo e imprescrittibile) al pensionamento, la cui attuazione - dopo tale momento - è soggetta al solo assolvimento dell'onere di presentazione della relativa domanda; ne consegue che, con riguardo alla disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995, le fattispecie nelle quali tale cessazione si sia verificata dopo il 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge) sono assoggettate alla nuova normativa e non a quella previgente, anche se più favorevole all'assicurato.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)