Sez. 1, Sentenza n. 7210 del 05/08/1997 (Rv. 506433 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Legacci di "Manau canne" - Tassazione - Riesame per riclassificazione sotto un diversa voce della tariffa - Termine di decadenza ex art. 74 d.P.R. n. 43 del 1973 - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, il riesame della tassazione di legacci di "Manau canne" - originariamente assimilati alle canne comuni, ai giunchi, ai vimini - in conseguenza della riclassificazione sotto la voce tariffaria prevista per le canne d'india, concreta un accertamento soggetto al termine semestrale di decadenza fissato dal primo comma dell'art. 74 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, atteso che tale riesame non tiene ferma la qualificazione della merce, ma comporta una nuova indagine (anche implicita) e quindi una diversa determinazione del valore della merce stessa, che deve realizzarsi con il procedimento di revisione di cui all'art. 74 del citato d.P.R..
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 74, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)