Sez. 1, Sentenza n. 11406 del 20/12/1996 (Rv. 501443 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Revisione dell'accertamento - Nozione - Rilevamento di omissioni o errori sui dati e sugli elementi posti a base dell'accertamento (qualità, quantità, valore, permanenza della merce) - Termine di decadenza ex art. 74 d.P.R. n. 43 del 1973 - Applicabilità - Riesame delle voci della tariffa applicata o dell'entità del dovuto - Applicabilità della decadenza - Esclusione - Termine di prescrizione ex. art. 84 d.P.R. cit. - Assoggettamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, il termine semestrale di decadenza fissato dal primo comma dell'art. 74 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, concerne le sole ipotesi di revisione in senso proprio dell'accertamento, ricadente - perciò - sulla definizione della qualità, quantità, valore o provenienza della merce. È soggetto invece all'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 84 del d.P.R. cit. ogni riesame della tassazione originariamente operata, il quale, non ponendo in discussione la consistenza e la identità merceologiche dei beni importati né gli altri elementi dell'imponibile, riguardi unicamente l'applicazione di una o altra voce della tariffa o l'entità del dovuto.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 74, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)