Sez. L, Sentenza n. 7596 del 23/12/1983 (Rv. 432207 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - PRESUPPOSTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - PRESUPPOSTI.*
L'art. 2103 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, postula il continuativo Esercizio delle mansioni superiori come presupposto necessario per l'acquisto della qualifica corrispondente; pertanto, in difetto di tale continuità di Esercizio, è inapplicabile il principio relativo alle prestazioni plurime (secondo cui deve darsi prevalenza alle attività più rilevanti), giacché le attività prevalenti in tanto possono essere prese in considerazione in quanto abbiano il carattere della continuità. (Conf 6752/81, mass n 417638).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)