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Sez. 3, Sentenza n. 3188 del 14/05/1981 (Rv. 413763 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CREDITO ESTINTO PER PRESCRIZIONE - OPPONIBILITA IN COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413763-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CREDITO ESTINTO PER PRESCRIZIONE - OPPONIBILITA IN COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non e opponibile in compensazione giudiziale un credito che, al momento della formulazione della relativa domanda, sia estinto per prescrizione (nella specie, ex art 2947 cod civ). (V 2524/70, mass n 348823).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)