Sez. 1, Sentenza n. 2524 del 03/12/1970 (Rv. 348823 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - CREDITI DEL DATORE DI LAVORO - COMPENSAZIONE LEGALE CON CREDITI DELL'INPS - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - CREDITI DEL DATORE DI LAVORO - COMPENSAZIONE LEGALE CON CREDITI DELL'INPS - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE - LIMITI.*
Non sussiste compensazione legale tra crediti del datore di lavoro per assegni familiari e crediti dell' INPS verso lo stesso datore di lavoro, qualora i primi non siano di natura liquidi ed esigibili e cio richiede che il datore di lavoro abbia eseguito gli adempimenti previsti dalla legge, tra i quali il tempestivo invio all' INPS del modulo comprovante i pagamenti e dello stato di famiglia dei lavoratori. Esclusa la compensazione legale, qualora sia maturata la prescrizione biennale prevista a favore dell' istituto per tali crediti del datore di lavoro, non puo essere dichiarata neppure la compensazione giudiziale, non potendosi operare compensazione tra crediti esigibili e crediti prescritti.*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 43, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 42, Legge 21/07/1937 num. 1239 art. 37, Legge 21/07/1937 num. 1239 art. 38, Cod. Civ. art. 1242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)