Sez. 6, Sentenza n. 9601 del 20/02/1988 Ud. (dep. 30/09/1988) Rv. 179281 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA - REVOCA DI UFFICIO - ILLEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA - REVOCA DI UFFICIO - ILLEGITTIMITÀ.*
Il giudice di appello, nel caso di gravame proposto dal solo imputato, non ha d'ufficio la facoltà di revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, in quanto la concessione di tali benefici comporta in ogni caso una valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni che li legittimano. (Conf mass n 167852).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)