Sez. L, Sentenza n. 3490 del 19/05/1983 (Rv. 428380 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - TRASFORMAZIONE DELLA PRETESA ORIGINARIA DELL'ATTORE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - TRASFORMAZIONE DELLA PRETESA ORIGINARIA DELL'ATTORE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nel giudizio di primo grado è consentito all'attore di trasformare la pretesa originaria, allorché ciò sia determinato dall'esigenza di contrastare le eccezioni e le deduzioni del convenuto, quando cioè la nuova domanda è sollecitata e resa indispensabile o dalla domanda riconvenzionale o da un'eccezione in senso proprio del convenuto, cioè da un elemento nuovo che questi introduce nel processo valendosi di un suo potere dispositivo, ma non quando il convenuto, proponendo una mera difesa, pregiudichi la conseguibilità dell'obiettivo che si intendeva raggiungere con l'originaria domanda. (V 1876/82, mass n 419722; (V 3026/81, mass n 413583).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)