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Sez. L, Sentenza n. 5783 del 22/12/1989 (Rv. 464683 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - NUOVA DOMANDA - "MUTATIO LIBELLI" ED "EMENDATIO LIBELLI" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1989-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464683-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - NUOVA DOMANDA - "MUTATIO LIBELLI" ED "EMENDATIO LIBELLI" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

Si ha mutatio libelli soltanto nei casi in cui la parte faccia valere nel corso del giudizio una nuova pretesa, diversa da quella originaria, che dia luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, mentre devono ritenersi comprese nella facoltà dell'emendatio libelli quelle modificazioni della domanda che siano determinate dall'esigenza di contrastare le eccezioni del convenuto, il quale - pur non deducendo nuovi elementi di fatto in senso materiale - introduca nel processo un nuovo e diverso fatto giuridico (inteso come presupposto oggettivo cui l'ordinamento attribuisce determinati effetti giuridici) mutando i termini oggettivi della controversia, quali originariamente delineati dall'attore. (Conf 2474/85, mass n 440316; (Conf 3490/83, mass n 428380; (Conf 1876/82, mass n 419722).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)