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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5242 del 06/03/2018 (Rv. 648217 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | - Etichettatura dei prodotti alimentari - Violazioni - "Ratio" della disciplina - Tutela della correttezza commerciale - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - Competenza - Giudice di pace - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648217-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

La disciplina del d.lgs. n. 109 del 1992, relativa all'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, attiene alla materia del commercio, in quanto finalizzata ad assicurare la correttezza e completezza delle indicazioni riportate dai produttori e, con esse, a tutelare l'affidamento dei consumatori; ne deriva che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa per la violazione del disposto di cui agli art. 3 e 16 del decreto citato, che prescrivono l'apposizione, sui prodotti ortofrutticoli messi in vendita, di un cartello indicante varietà, origine e categoria del prodotto, rientra nella competenza del giudice di pace, non essendo riconducibile alla materia dell'igiene degli alimenti e delle bevande che l'art. 6, comma 4, del d. lgs. n. 150 del 2011 riserva alla competenza del tribunale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 3, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)